Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile;
Visto l'articolo 1, comma 7, primo periodo della medesima legge, che prevede che la minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni;
Visto il successivo periodo del medesimo articolo 1, comma 7 il quale stabilisce che entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'Interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto;
Visto il terzo periodo del medesimo articolo 1, comma 7, il quale dispone che i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008;
Visto l'articolo 1, comma 287, della citata legge n. 244 del 2007, il quale prevede che l'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettante a ciascun comune a fronte della diminuzione del gettito ICI è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007;
Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione e di individuare le modalità di trasmissione;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle politiche fiscali e dell'Agenzia del territorio;
Sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, lì 15 febbraio 2008
News inserita il 19/02/2008 alle 09:00