L’art. 24 c. 3bis recita:
“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione”.
Ci sono alcune considerazioni da fare in tema:
Si deve infatti agire su diversi livelli:
Organizzativo – l’informatizzazione dei procedimenti comporta inevitabilmente la loro rianalisi, occorre considerare che i futuri procedimenti saranno monitorabili dai soggetti che li avviano, per cui l’ente deve innanzitutto fare chiarezza sui propri processi di gestione per rispondere adeguatamente a tale innovazione;
Documentale – l’informatizzazione comporta che l’amministrazione sappia gestire adeguatamente il processo telematico di presentazione e gestione delle istanze, per cui dovrà intervenire sui manuali di conservazione e di gestione per tenere conto delle regole tecniche sul protocollo informatico, la conservazione dei documenti e la formazione dei documenti informatici che sono state approvate nell’ultimo anno e mezzo;
Tecnologico – l’informatizzazione dei procedimenti comporta necessariamente confrontarsi con le software house che forniscono i gestionali in uso presso l’ente, aspetto non sempre facile da trattare, come sta emergendo in questo periodo in cui si sta introducendo nell’ente la fatturazione elettronica;
Umano – gli operatori, i funzionari e i dirigenti dovranno affrontare un cambiamento epocale nel loro modo di gestire i procedimenti amministrativi. Occorrerà un cambiamento importante, che andrà accompagnato attraverso un affiancamento formativo sensibile.
La redazione del piano di informatizzazione è solamente in primo passo di un lungo cammino.
Un’altra scadenza, sfuggita ai più, è riportata all’art. 24-quater del DL 90/2014, che recita:
“A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall’articolo 63 e dall’articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto”.
L’art. 52 c.1 del CAD a sua volta specifica che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria”.
La mancata pubblicazione di tale catalogo è soggetta a sanzione amministrativa il cui importo è previsto tra i 1.000 e i 10.000 euro. In questo caso il punto di partenza per l’individuazione delle banche dati può essere l’elenco inviato ad AgID lo scorso trimestre (l’AgID previde ai tempi una prima scadenza e una seconda finestra tempora ledi presentazione per gli enti inadempienti). Successivamente si devono individuare le banche dati soggette ad accesso telematico e le relative modalità.
Fonte: Aldo Lupi (già relatore in nostro seminario trasparenza) - Si.Net Informatica.
News inserita il 12/02/2016 alle 07:53