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Case in comodato

E’ tempo di versamento di tributi sulla casa: IMU e TASI 2016. Al riguardo, si ricorda, che da quest’anno l’IMU va pagata soltanto sulle abitazioni non adibite ad abitazione principale vista l’abrogazione della tassa sulle prime abitazioni.

Il versamento della prima rata è previsto entro il 16 giugno (tra poco più di un mese); il saldo invece sarà dovuto entro il 16 dicembre 2016.

Le novità previste dalla legge di Stabilità 2016 in materia di IMU e TASI per le abitazioni che sono concesse in comodato sono piuttosto rilevanti. Vediamole di seguito con una Guida riassuntiva.

Le amministrazioni comunali, fino all’anno scorso mediante regolamento potevano assimilare alla abitazione principale quella concessa in comodato a parenti in linea retta di 1° grado (da padre a figlio e viceversa).

Quest’anno questa possibilità è stata cancellata: le case concesse in comodato saranno soggette automaticamente ad aliquota ordinaria. Diversi Comuni, tuttavia, lo scorso anno avevano delineato per i casi di comodato delle aliquote agevolate (anziché l’esenzione tout court).

Tali aliquote ridotte, secondo la legge di Stabilità 2016, restano in vigore per il 2016, non potendo i Comuni modificarle. Questo perché il testo della legge di Stabilità dispone la sospensione di tutti gli aumenti delle aliquote di quest’anno (con la sola eccezione della tassa rifiuti – TARI).

L’agevolazione TASI e IMU per il 2016, riguardo alle abitazioni concesse in comodato, si configura in una riduzione della base imponibile pari al 50%.

Di seguito, forniamo le principali caratteristiche della agevolazione e le modalità per fruirne:

  • la TASI ridotta è dovuta dal solo possessore a vario titolo: proprietà, usufrutto, superficie, uso.
  • La riduzione si struttura in una misura che si muove tra il 70% e il 90%(decide il Comune), poiché anche per il detentore quest’anno è stata esentata l’abitazione principale.
  • Può fruire della agevolazione solo il contribuente che possiede al massimo 2 abitazioni non di lusso: una utilizzata come propria abitazione e l’altra data in comodato al figlio (o a padre).
  • Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alla condizione che ilcontratto di comodato sia registrato.
  • Non rileva il possesso di ulteriori fabbricati non abitativi (negozio, terreni agricoli, aree fabbricabili).
  • Il comodante e il comodatario devono avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune.
  • Pertinenze: quelle concesse in comodato unitamente all’abitazione potranno scontare il trattamento di favore previsto per l’abitazione. Il tutto nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
  • Abitazioni di interesse storico: per tale specifica categoria è già prevista una riduzione del 50% della base imponibile, che va a sommarsi  con la nuova riduzione relativa ai comodati. Ciò significa che in casi di abitazione di interesse storico concessa in comodato l’imposta dovrà essere pagata nella quota del 25% della base imponibile.

Fonte: Leggi Oggi.


News inserita il 19/05/2016 alle 08:11

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