La disciplina contrattuale vigente per il personale degli Enti Locali sottopone la possibilità di realizzare taluni incrementi al fondo accessorio al rispetto di alcuni presupposti puntuali ed a preventivi accertamenti da parte degli organismi di valutazione, che vi devono procedere con la massima attenzione anche in funzione dei controlli successivi in ordine alla conformità normativa.
Tra le diverse previsioni, merita un approfondimento la disposizione di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 1 aprile 1999, a mente del quale “in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno ‘97, esclusa la quota relativa alla dirigenza”. Ciò al fine di delinearne le condizioni di legittimo utilizzo e ipotizzare il percorso più idoneo sulla base di una lettura sistematica delle norme contrattuali e delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 150/2009.
Articolo Azienditalia del Dott. Marco Rossi.
News inserita il 28/07/2016 alle 17:16