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PA: il nuovo Cad

Il nuovo Cad diventa legge. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, entra in vigore il 14 settembre 2016. Entro il 14 gennaio 2017 sarà emanato il decreto ministeriale di coordinamento con le attuali regole tecniche.

 

 

Il CAD potrebbe così essere definito una road map dei metodi e procedimenti per digitalizzare la PA e delle modalità di interazione tra cittadino (che, precisa il decreto, vuol dire “qualunque persona fisica”), impresa (“qualunque persona giuridica”) e la PA digitalizzata.

 

Scorrendo il nuovo CAD si nota il chiaro intento del Legislatore di rendere il documento informatico indispensabile ed essenziale ad Amministrazione ed amministrato.

 

Le principali novità, in sintesi, corrispondono a:

  • Domicilio digitale – l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato secondo le norme eIdas, che consente la prova al momento della ricezione.
  • Pec e identità digitale – obbligo per le PP.AA. e gli altri soggetti disciplinati dal CAD ad accettare pagamenti elettronici e pagamenti basati sull’uso del credito telefonico.
  • SPID – il nuovo Cad prevede che con un capitale sociale inferiore a 5.000.000 si potranno erogare livelli di servizio inferiori a quello “massimo” prestato dagli attuali gestori dell’identità (ovvero Tim, Poste e Infocert).
  • PA “paperless” – Slitta a dicembre l’addio alla carta delle amministrazioni.
  • Processo telematico – Il nuovo Cad si applica al processo (civile, penale, amministrativo, contabile e tributario) dove non diversamente disposto dal processo telematico.
  • Moneta elettronica – Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale individua nella “moneta elettronica” il principale strumento di pagamento delle pubbliche amministrazioni.
  • Conservazione – Molto importante inoltre il fatto che sia stata mantenuta la norma di cui all’art. 43, per cui il cittadino non è più tenuto a conservare il documento informatico conservato per legge da PP.AA. e partecipate e può richiedere accesso.

 

Fonte: lentepubblica


News inserita il 19/09/2016 alle 07:47

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