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Certificazione Pareggio di Bilancio 2016 - 31 Marzo 2017

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 36991 del 6 marzo 2017 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio degli enti locali per l'anno 2016, in attuazione dell'art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

In attesa della pubblicazione in G.U., si ritiene utile diffondere il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 36991 del 6 marzo 2017, concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 degli enti locali, in attuazione dell'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Gli enti locali soggetti al pareggio di bilancio trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno 2016, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato al citato decreto ministeriale n. 36991.
Gli enti locali che non provvedono ad inviare la certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, con le modalità precedentemente indicate, sono considerati inadempienti all'obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 720, della legge n. 208 del 2015 e sono assoggettati alle sanzioni di cui al comma 723 del medesimo articolo 1, lettere c) e seguenti.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni.
Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese.

 

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Aggiornamento del modello 1SF/16, allegato al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente il pareggio di bilancio per l’anno 2016 

È aggiornato il modello 1SF/16, allegato al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente il pareggio di bilancio per l’anno 2016, a seguito dell’approvazione della legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, la quale ha disposto che, per il 2016, nel saldo di cui al comma 710 della legge di stabilità 2016, non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell’esercizio 2015. 
La variazione al prospetto è evidenziata in giallo.

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Pareggio di bilancio 2016 – Patto “orizzontale nazionale” Rimodulazione obiettivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 732, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In attuazione dell’articolo 1, comma 732, della legge n. 208 del 2015, che prevede che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti locali che partecipano nel 2016 al patto “orizzontale nazionale”, si comunica che è stato aggiornato il prospetto “VAR/PATTI/16”, inerente al dettaglio variazione saldo di finanza pubblica, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo degli enti che hanno richiesto o ceduto spazi finanziari mediante il patto “orizzontale nazionale” 2016.

Agli enti locali che nel 2016 cedono spazi finanziari, nel biennio successivo è riconosciuto in ciascun anno una riduzione (miglioramento) del proprio obiettivo pari alla metà degli spazi ceduti; viceversa, gli enti locali che ricevono spazi finanziari, da utilizzare nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale, aumentano (peggiorano), nel biennio successivo, il proprio obiettivo di un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La variazione dell’obiettivo in ciascuno degli anni 2017 e 2018 è commisurata, pertanto, alla metà del valore dello spazio acquisito o ceduto nel 2016 (calcolata per difetto nel 2017 e per eccesso nel 2018).

La variazione dell’obiettivo derivante dalla partecipazione al predetto meccanismo di compensazione orizzontale nazionale e il conseguente “Saldo Obiettivo Pareggio Rideterminato”, trovano evidenza rispettivamente nelle voci (i), (j) e (k) e nelle voci (l), (m) e (n) del modello “VAR/PATTI/16” presente nell’applicativo web dedicato al pareggio di bilancio «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», consultabile mediante la funzione di “Interrogazione modello”.

Tenuto conto che l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli enti locali cedenti, pari a circa 61 milioni di euro, non è tale da consentire l’integrale soddisfacimento delle richieste pervenute, pari a circa 188 milioni di euro, l’attribuzione degli spazi finanziari, come disposto dal comma 732 del predetto articolo 1, è stata effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti da ciascun ente.

Si precisa che gli spazi finanziari acquisiti mediante il patto “orizzontale nazionale”, sono attribuiti agli enti locali con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalità ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalità (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). Pertanto, gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell’ambito del patto “orizzontale nazionale” devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell’eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalità per cui sono stati attribuiti.

A tal fine, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell’obiettivo di saldo di finanza pubblica per l’anno 2016 di cui al comma 720 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale. In assenza di tale attestazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Il modello del monitoraggio, MONIT/16, allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016, prevede la rilevazione, nella voce “S) Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015” degli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti con il patto “orizzontale nazionale” 2016. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale, non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso una modifica peggiorativa dell’obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalità indicate dalla norma, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la certificazione del pareggio di bilancio per il 2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Il 4 luglio 2016 è stato firmato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la certificazione del pareggio di bilancio per il 2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (articolo 1, commi 719 e 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ). I prospetti per il monitoraggio devono essere trasmessi - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it/Patto- entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. Il primo invio di informazioni è previsto entro un mese dalla pubblicazione sulla G.U. del decreto. La certificazione deve essere inviata entro il 31 marzo 2017. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 costituisce inadempimento agli obblighi del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 1, comma 471, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

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Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l’anno 2016. (articolo 1, comma 719, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). (G.U. Serie Generale n. 167 del 19 luglio 2016)

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.167 del 19 luglio 2016 il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 53279 del 20 giugno 2016, concernente il monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle città metropolitane, delle province e dei comuni per l’anno 2016, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 719, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I dati del monitoraggio sono trasmessi, con riferimento ai primi due trimestri e al terzo e quarto trimestre 2016, esclusivamente utilizzando l’applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

Corre l’obbligo segnalare che, con riferimento al periodo al 30 giugno 2016, il prospetto deve essere trasmesso entro il 31 luglio 2016.

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Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 24 marzo 2016 la Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali, volte ad assicurare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Il documento contiene indicazioni sulla determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica e sulle modalità concernenti il monitoraggio e la certificazione, nonché i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole di finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

Circolare del 10 febbraio 2016, n. 5 - Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

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L’articolo 1, comma 709, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), disciplina il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni e Province autonome, delle città metropolitane, delle province e dei comuni.

Ai fini del monitoraggio e della certificazione del saldo finanziario conseguito è attiva un’apposita applicazione web nel portale dedicato al pareggio di bilancio.

Gli enti locali che sono soggetti per la prima volta al concorso degli obiettivi di finanza pubblica e che, quindi, sono tenuti alla comunicazione del monitoraggio e alla certificazione, devono accreditarsi al sistema web appositamente previsto accessibile all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, richiedendo una utenza caratterizzata da un codice identificativo (User ID ovvero il nome utente) e da una password. Qualora il nuovo ente disponga già di credenziali d’accesso ad altri applicativi del Ministero dell’economia e delle finanze, dovrà utilizzare le stesse credenziali per accedere all’applicativo “pareggiobilancio”. Gli enti già accreditati al sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno all’indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, potranno utilizzare il codice identificativo e la password già in uso per accedere al nuovo sistema web del “pareggio di bilancio”. Per gli utenti già accreditati viene richiesto esclusivamente l’aggiornamento, ovvero l’integrazione dei dati già presenti, al fine di favorire un canale sempre più efficace di comunicazione.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di accreditamento e integrazione dell’anagrafica si veda l’allegato ACCESSO WEB/16.


News inserita il 08/03/2017 alle 08:12

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