I Contratti tra PA e privati devono ormai, secondo l’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, stipulati in modalità informatica:
“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.
La stipula di un atto informatico può essere fatto se entrambi i contraenti sono muniti di firma digitale.
Il documento deve essere poi salvato e archiviato in modo da garantire la successiva conservazione per un tempo illimitato con tecnologie sicure che ne assicurino anche la fruizione.
Nel caso uno dei contraenti non sia in possesso di firma digitale o non si abbia la possibilità di garantire la sicurezza giuridica, il contraente può fornire una firma elettronica da inserire nel contratto o, in alternativa, firmare il cartaceo, che dovrà poi essere opportunamente scansionato e firmato digitalmente dall’ufficiale rogante a garanzia della firma non digitale apposta dal contraente.
News inserita il 11/04/2017 alle 07:29