Ricordiamo che in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e agli articoli 4 e 18 del D.lgs 118/2011, il 12 maggio 2016 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha definito le modalità di trasmissione alla BDAP dei bilanci e dei dati contabili delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali.
Per i suddetti enti in contabilità finanziaria, il decreto prevede la trasmissione del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato entro 30 giorni dall’approvazione, compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato.
Gli enti strumentali degli enti territoriali in contabilità economico patrimoniale, invece, sono tenuti alla trasmissione del budget economico e del bilancio di esercizio entro 30 giorni dall’approvazione. Per le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per le Città metropolitane, le Province e i comuni, l’articolo 9, comma 1-quinquies, del DL 113 del 2016, convertito dalla legge n. 160 del 2016, prevede l’applicazione di una sanzione in caso di mancato rispetto:
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Fonte: RGS
News inserita il 19/05/2017 alle 08:02