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ANAC, Garante e TAR. L'applicazione “pasticciata” dell’art. 14 del decreto legislativo 33/2013

La vicenda che attiene agli obblighi di pubblicazione dei dati sui redditi e sugli emolumenti dei dirigenti pubblici, previsti dal decreto legislativo 33/2013, all’articolo 14, comma 1, mette in evidenza, in tutta la sua forma il modo “attuale” di intendere e addomesticare le norme di legge, fino a pervenire a disattenzioni gravi sui principi del diritto, primo tra i quali il rispetto delle leggi dello Stato e la gerarchia delle fonti.

L’articolo richiamato prevede, al comma 1, per i titolari di incarichi politici, la pubblicazione di:

 

  1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
  2. il curriculum;  
  3. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  
  4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a  qualsiasi  titolo corrisposti;  
  5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti
  6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e  dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

Escludendo la confusione generata sull’applicazione della lettera f) ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, prima sostenuta da ANAC, nonostante che la legge non lo prevedesse, e successivamente esclusa, la vicenda più interessanti riguarda l’applicazione della stessa lettera f) nei confronti dei dirigenti. Tale obbligo è previsto al comma 1-bis dello stesso articolo, laddove si afferma che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.”

Premesso che chi scrive non ritiene di alcuna utilità la pubblicazione dei redditi sui siti istituzionali, sia dei politici, sia dei dirigenti (abbiamo notizia di amministratori imprenditori con auto di lusso, ma con redditi sulla soglia della povertà), la questione che prendiamo in esame risulta interessante, soprattutto, per la gestione “casareccia” del diritto e della magistratura amministrativa.

Ebbene, con il ricorso n.564/2017, il TAR Lazio esamina la richiesta dei dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali con la quale si invoca l’annullamento delle “note” del Segretario generale della stessa autorità con le quali vengono richieste le informazioni sui redditi percepiti, ai fini della pubblicazione prevista dall’art. 14.

Anche da un esame frettoloso (confermato da un esame approfondito) emerge subito che l’atto del quale si chiede l’annullamento non è un “provvedimento amministrativo”, ma semplicemente una “nota”, nel senso di una lettera di richiesta di informazioni, rispetto alla quale, nel rispetto dei principi che alimentano il diritto amministrativo, non potrebbe proporsi alcun ricorso alla magistratura. Sorprendente, invece, il TAR, dichiara l’ammissibilità del ricorso, rileva “la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario”, valuta “l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione online, anche temporanea, dei dati per cui è causa, da cui l’esigenza di salvaguardare la res adhuc integra nelle more della decisione del merito della controversia”.

La sorpresa è maggiore se si considera che lo stesso Tribunale, qualche giorno fa, con la sentenza 1735/2018  ha ritenuto che le linee guida dell’ANAC non fossero impugnabili in quanto “atto di natura non regolamentare”. Ciò vuol dire quindi che, una semplice “nota” con la quale si richiedono dei dati, senza alcuna valenza dispositiva, si considera un “provvedimento” a tutti gli effetti, quindi impugnale in sede giurisdizionale amministrativa, mentre un atto recante “linee guida”, emanato da un’Autorità indipendente, con lo scopo di “prescrivere” comportamenti specifici, la cui inottemperanza può comportare misure sanzionatorie, invece no.

La questione si arricchisce di ulteriori elementi poiché, all’indomani della ordinanza del TAR, con una tempestività sorprendente (che sarebbe stata apprezzata se applicata anche nei confronti delle emergenze del Paese) l’ANAC emana una deliberazione (328/2017) con la quale si sospende l’efficacia di una precedente propria deliberazione (241/2017), ignorando il fatto che gli obblighi deriverebbero dalle legge e non dalla deliberazione, Conseguentemente, disapplicare una deliberazione (che non ha alcun valore normativo – lo dice anche il TAR) non ha alcun effetto in ordine alla applicazione della norma di legge. In ogni caso, si diffonde la notizia che, per effetto di questa deliberazione, che disapplica una precedente deliberazione, la norma di legge può essere disattesa (e ci risparmiamo il rammarico che tale costume sia promosso proprio da chi dovrebbe promuovere la legalità e la correttezza).

Ma non finisce qui. Una volta risolta la questione del rientro dell’obbligo di pubblicazione dei redditi, previsti nel comma 1-bis, visto che il canale “extra-normativo” ha funzionato, si paventa la possibilità di rimuovere un altro obbligo di legge, quello previsto dal comma 1-ter che reca:  “Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.”

L’ANAC si affretta, con una propria deliberazione ad affermare che, benché sia sospesa (non dalla legge, né dal TAR, ma da una propria deliberazione) l’applicazione del comma 1-bis, rimane in vita ogni obbligo previsto dal comma 1-ter. Ma la determinazione dura poco e l’epilogo della vicenda è esposto in modo esauriente dalla stessa Autorità nell’ultima comunicazione del 7 marzo 2018 .

“In  data 5 gennaio 2018 è intervenuta la sentenza del TAR Lazio, sez.   I-quater, n. 84/2018,  su ricorso proposto dal Garante per la protezione   dei dati personali, per la  corretta interpretazione dell’ordinanza   cautelare dello stesso TAR del 2 marzo  2017 n. 1030, con la quale sono   stati sospesi gli atti del Garante volti a dare  attuazione agli   obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e  patrimoniali   nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei  dirigenti   (c. 1, lettere c) ed f) e 1-bis dell’art. 14 d.lgs. 33/2013) 
Il  Garante, in particolare, ha chiesto al Giudice amministrativo di   precisare se l’ottemperanza  alla richiamata ordinanza cautelare   precludesse, o meno, anche la pubblicazione  del dato relativo   all’ammontare degli “emolumenti complessivi percepiti a  carico della finanza pubblica”   percepiti da ciascun dirigente previsto  dall’art. 14 co.1 ter del   d.lgs. 33/2013, non oggetto diretto dell’ordinanza  cautelare n.   1030/2017. Ciò anche tenuto conto del prosieguo del giudizio di  merito   in cui lo stesso TAR, con ordinanza del 19 settembre 2017 n. 9828, ha    rimesso d’ufficio alla Corte costituzionale la questione di    legittimità del co. 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 in quanto «l’oggetto    della pubblicazione prevista dall’ultimo periodo dal predetto comma   costituisce  un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1,   lett. c) dello stesso  articolo e può anzi corrispondere del tutto a   quest’ultimo, laddove il  dirigente non percepisca altro emolumento se   non quello corrispondente alla  retribuzione per l’incarico assegnato».

Il  TAR con la sentenza n. 84/2018 ha deciso, richiamando anche le motivazioni già  espresse con l’ordinanza n. 9828/2017, che «la  corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi, alla  luce del conseguimento da parte dei ricorrenti dell’effetto utile che le è  proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma  1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013».

Conseguentemente, la stessa Autorità conclude che: ” al fine di evitare alle amministrazioni   pubbliche situazioni di incertezza  sulla corretta applicazione   dell’art. 14 co. 1 ter, con possibile contenzioso e  disparità di  trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse,  il  Consiglio dell’Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere  l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241   limitatamente alle  indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di  cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo  periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità  costituzionale.”

Ciò che viene sottaciuto è che con questa decisione, non si sospende l’efficacia di una “propria determinazione” (che in verità è una deliberazione, ma sul sito dell’Autorità si fa spesso confusione al riguardo) ma dell’efficacia di una “norma di legge”, con un atto che non ha alcuna valenza normativa e che (ironia della sorte) non è nemmeno impugnabile perché, come recita il TAR, “non ha natura regolamentare”.

 

La questione non è grave nella sostanza poiché non le informazioni sui redditi e sugli emolumenti non rivestono un ruolo strategico, ma allarma (non poco) l’introduzione (proprio da parte di chi dovrebbe promuovere correttezza e legalità) di uno strano metodo finalizzato a disapplicare le norme di legge a vantaggio di specifiche categorie di persone (in questo caso i dirigenti) attraverso interventi forzosi e certamente non corretti, né dal punto di vista giuridico, né dal punto di vista etico.

Fonte: Santo Fabiano - http://santofabiano.it


News inserita il 16/03/2018 alle 11:31

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