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Accessibilità



Direttive legislative per la realizzazione di siti istituzionali

Il diritto all'uso delle tecnologie e l'accessibilità.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale (d. lgs. 7 marzo 2005 n.82) ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo diritto soggettivo, il diritto all'uso delle tecnologie: l'art. 3 del decreto, infatti, sancisce che «i cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto». In applicazione della precedente norma, fra gli altri, gli articoli 53 e seguenti del Codice si propongono di fornire delle basilari e schematiche linee guida per la realizzazione dei siti internet istituzionali. La parola d'ordine nel campo dello sviluppo di servizi telematici è senza dubbio l'accessibilità.

La Legge Stanca
La questione era già stata affrontata dalla precedentelegge del 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. legge Stanca), contenente una serie di disposizioni legislative volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici. Tale provvedimento legislativo definisce l'accessibilità all'art. 2, come «capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari».

All'epoca della sua promulgazione, la legge Stanca fu accolta con grande entusiasmo, tanto da essere indicata, nell'ambito di un vertice tra Europa e Stati Uniti sulla disabilità, come "un esempio da seguire". Le disposizioni contenute nel provvedimento riscossero in effetti un largo consenso in Parlamento e nelle istituzioni, per aver allargato la prospettiva della diffusione dell'informatica anche a coloro che, soffrendo di disabilità motorie o sensoriali, fossero svantaggiati nel regolare utilizzo delle risorse informatiche, ed in particolar modo di Internet. L'obiettivo che la legge si pone è quello di abbattere le "barriere virtuali" che limitano l'accesso dei disabili alla società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, quindi di realizzare l'e-democracy, permettendo anche a soggetti portatori di handicap di studiare, lavorare e partecipare attivamente alla vita sociale, di cui le Information and Commmunication Technologies sono diventate parte integrante.

Nel progetto del legislatore sia i privati che la pubblica amministrazione dovranno essere incentivati ad adeguare i propri siti internet al requisito dell'accessibilità. Nei confronti della pubblica amministrazione sono stabiliti una serie di obblighi, i quali, caso di illecito, comportano l'applicazione di una sanzione. Nei confronti dei privati, invece, lo Stato predispone degli incentivi che favoriscano un avvicinamento agli standard stabiliti: è prevista, infatti, per il sito realizzato da privati che rispetti i requisiti stabiliti dalla legge, l'attribuzione su richiesta del marchio o logo attestante l'accessibilità, il quale potrà giovare all'immagine dell'azienda e favorirà un maggior numero di visite al sito che potrà inserirlo nelle sue pagine, creando così un meccanismo premiale per l'incentivazione e la diffusione dell'accessibilità.

Il quadro legislativo delineato dalla legge Stanca si completa con i successivi decreti di attuazione (Decreto ministeriale 8 luglio 2005 e D. P. R. 1 marzo 2005, n. 75), i quali definiscono in concreto il concetto di accessibilità ancorandolo a specifici requisiti e stabiliscono le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti internet, attraverso l'istituzione di un elenco di valutatori presso il CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione).

La legge 4/2004 non è stata tuttavia esente da critiche, in primis per l'ambito di estensione della sua applicazione: essa, infatti, limita espressamente la propria applicabilità ai contratti (o aggiornamenti di contratti) redatti dalle amministrazioni che volessero dotarsi di un sito internet. Il contratto è, quindi, requisito necessario per l'applicabilità della sanzione. Ciò implica che la legge non si applichi al caso in cui un ufficio interno all'amministrazione provvedesse alla creazione del sito, né crei in capo all'amministrazione l'obbligo di adeguare ai criteri di legge siti già esistenti. Senza considerare che, data la mancata predisposizione di fondi per l'attuazione della legge, l'accessibilità può essere appannaggio solo dalle amministrazioni che, in autonomia, abbiano la dotazione economica sufficiente a dotarsi di siti rispondenti ai requisiti di legge.

Il Codice dell'Amministrazione Digitale
Con il Codice dell'Amministrazione Digitale il quadro si amplia, prevedendo specificamente che i siti istituzionali debbano essere adeguati non solo al requisito dell'accessibilità, ma anche a quelli di usabilità e reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità (art. 53). Quindi la prospettiva coinvolge una comunicazione via internet fruibile non solo da soggetti diversamente abili, ma più in generale da un'utenza eterogenea e caratterizzata da diversi livelli di scolarizzazione e alfabetizzazione informatica.

È stabilito, inoltre, che un sito istituzionale contenga una serie di dati che rendano l'operato della Pubblica Amministrazione più trasparente ed efficiente nel suo rapporto con il cittadino: in particolare l'organigramma e l'articolazione degli uffici dell'amministrazione, l'indicazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi, le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti, l'elenco dei bandi di gara e di concorso, nonché la lista degli indirizzi di posta elettronica istituzionali attivi (specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata).

Le norme dei citati articoli, quindi, sono direttamente vincolanti: dal 1 Gennaio 2008 ogni sito istituzionale dovrà essere rispondente ai principi stabiliti dal Codice. Ma, se la legge Stanca, sebbene ristretta ad un ambito di applicazione semplicemente contrattuale, prevedeva una sanzione concreta che assicurasse il rispetto dei requisiti (nullità del contratto contrario alla normativa), il Codice non contiene alcun mezzo sanzionatorio. La verifica della rispondenza ai requisiti di legge è affidata al CNIPA: il Centro, in caso di inadeguatezza del sito rispetto alla normativa, può richiedere che l'amministrazione interessata formuli un piano di adeguamento alla legge, con l'indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione; ciò tuttavia non obbliga automaticamente l'amministrazione a conformarsi al parere del CNIPA, né a rispettare il piano eventualmente formulato.

La carenza di norme applicative e la riduzione delle leggi in materia a mere dichiarazioni d'intenti sta facendo perdere di vista il vero obiettivo delle norme sull'innovazione: occorre che le nuove tecnologie diventino a misura di cittadino, e che i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso di esse possano contribuire a soddisfare i bisogni basilari di partecipazione democratica ed eguaglianza sostanziale, così come delineati nella nostra Costituzione.

Fonte: Pubblica Amministrazione.net


News inserita il 13/05/2008 alle 09:00

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