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Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici

E' uscito oggi il D.L. 106 del 10 Agosto 2018 per le disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.

Riforma dell'attuazione della direttiva UE del 2016/20102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili
degli enti pubblici.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, gli articoli 1 e 14;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l’articolo 9;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 giugno 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4
1. Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito denominata «legge n. 4 del 2004», è sostituito dal seguente:
«Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici».
2. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «persone disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità»;
b) le parole: «lavoratori disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «lavoratori con disabilità»;
c) le parole: «alunni disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità»;
d) la parola: «disabili», ovunque ricorra singolarmente, è sostituita dalle seguenti: «persone con disabilità»;
d -bis ) le parole: «dipendente disabile», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dipendente con disabilità»;
e) le parole: «associazioni di disabili», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «associazioni di persone con disabilità»;
f) le parole «siti INTERNET», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «siti web e applicazioni mobili».
3. All’articolo 2, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «sistemi informatici » sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,»;
b) dopo la lettera a) , sono inserite le seguenti:
«a -bis ) “applicazioni mobili”: il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; è escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a -ter ) “sito Web”: insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
a -quater ) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
a -quinquies ) “soggetti erogatori”: i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1;
a -sexies ) “dati misurati”: i risultati quantificati dell’attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitatve sul campione di situe Web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonché informazioni quantitative
sul livello di accessibilità;».
4. All’articolo 3 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «di servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014»;
b) al comma 2, le parole da «ai sistemi informatici» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a -quater ), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.».
Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3 -bis (Principi generali per l’accessibilità) . —
1. I siti web e le applicazioni mobili dei soggetti erogatori, sono accessibili se sono percepibili, utilizzabili, comprensibili
e solidi.

2. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell’utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata da:
1) facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente.
3. Con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 11, sono individuate le regole tecniche necessarie per garantire il rispetto dei principi e dei requisiti di accessibilità di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3 -ter (Individuazione dell’onere sproporzionato per l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili) . —
1. I soggetti erogatori applicano le prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla presente legge sulla base delle
linee guida di cui all’articolo 11, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga
un onere sproporzionato.
2. Per onere sproporzionato si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità. Non possono costituire, di per sé, un onere sproporzionato i tempi occorrenti per sviluppare i siti web ed applicazioni mobili ovvero la necessità di acquisire le informazioni occorrenti per garantire il rispetto
degli obblighi previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
3. I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida di cui all’articolo 11, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l’onere sproporzionato.
4. Nei casi di cui al comma 2, i soggetti erogatori effettuano la dichiarazione di accessibilità secondo le modalità di cui all’articolo 3 -quater , comma 2, lettera a) .
Art. 3 -quater (Dichiarazione di accessibilità). — 1. I soggetti erogatori, forniscono e aggiornano periodicamente
una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente legge.
2. La dichiarazione di accessibilità comprende, altresì, i seguenti elementi:
a) indicazione delle parti di contenuto del sito web o dell’applicazione mobile non accessibili per onere sproporzionato
ai sensi dell’articolo 3 -ter , con le motivazioni che ne giustificano l’inaccessibilità e l’indicazione di eventuali soluzioni di accessibilità alternative fornite dai soggetti erogatori;
b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare ai soggetti erogatori eventuali difetti dei sistemi informatici, ivi compresi i siti web e le applicazioni mobili, in termini di conformità ai principi di accessibilità di cui all’articolo
3 -bis e alle prescrizioni in materia di accessibilità dettate dalle linee guida di cui all’articolo 11, nonché di richiedere le informazioni non accessibili e l’adeguamento dei sistemi;
c) il link alla procedura di cui all’articolo 3 -quinquies cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente o di mancata risposta, nel termine di trenta giorni, alla notifica o alla richiesta di cui alla lettera b) .
3. Il modello di dichiarazione di accessibilità è definito con le linee guida di cui all’articolo 11, nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea.
4. La dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile ed è pubblicata sul sito web del soggetto erogatore.
5. Per le applicazioni mobili la dichiarazione di accessibilità è fornita in un formato accessibile e è resa accessibile nel sito web del soggetto erogatore che ha sviluppato l’applicazione mobile, unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l’applicazione.

Art. 3 -quinquies (Procedura di attuazione). — 1. La dichiarazione di accessibilità è verificata dall’Agenzia per l’Italia digitale con riferimento alla conformità al modello di cui all’articolo 3 -quater , comma 3, e ai casi di inaccessibilità.
2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e a -bis ), il difensore civico digitale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005, decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive.
3. Il difensore civico digitale decide, altresì, nei casi di cui all’articolo 3 -quater , comma 2, lettera c) , su segnalazione
dell’utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l’Agenzia per l’Italia digitale.».
5. All’articolo 4 della legge n. 4 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «con il decreto» sono sostituite dalle seguenti «con le linee guida», dopo le parole:
«all’articolo 11» sono inserite le seguenti: «sono necessari», le parole: «costituiscono motivo di preferenza
a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del
bene o del servizio» sono soppresse e dopo le parole:
«servizi non accessibili» sono inserite le seguenti: «è consentita nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, ovvero
in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all’articolo 3 -ter ed»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal decreto di cui all’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle linee guida di cui all’articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3 -ter »; al secondo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di pubblicazione delle linee guida» e infine, le parole: «dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla medesima data di adozione delle predette linee guida»;
c) al comma 3, le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida».
6. All’articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «, accessibili» è inserita la seguente: «anche».
7. All’articolo 7, comma 1, della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, l’alinea è sostituito dal seguente: «L’Agenzia per l’Italia digitale:»;
b) dopo la lettera a) , è inserita la seguente: «a -bis ) effettua il monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili in materia di accessibilità, avvalendosi anche dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione (ISCOM)»;
c) alla lettera c) , le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalle linee guida»;
d) alle lettere d) , f) , g) e h) , le parole: «di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «d’intesa con il Ministro per la famiglia e le disabilità e»;
e) alla lettera e) dopo le parole: «strumenti informatici » sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,»;
f) alla lettera h) dopo le parole: «dei sistemi informatici, » sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,» e le parole: «programmi di formazione del personale.» sono sostituite dalle seguenti: «programmi di formazione del personale, in conformità alla legislazione europea vigente;»;
g) dopo la lettera h) , è aggiunta, in fine, la seguente:
«h -bis ) entro il 23 dicembre 2021 e successivamente ogni tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione
sugli esiti del monitoraggio sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102, includendo i dati misurati. Il contenuto delle relazioni è reso pubblico in un formato accessibile.».
8. All’articolo 8, comma 3, della legge n. 4 del 2004 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».
9. All’articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e».
10. L’articolo 11 della legge n. 4 del 2004 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Requisiti tecnici). — 1. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative
delle persone con disabilità, nonché quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l’accessibilità di siti web e applicazioni mobili, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle
direttive sull’accessibilità, sono stabiliti:
a) i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all’articolo 3 -bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d) , numero 3, dell’allegato B al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all’articolo 3 -quater ;
d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità;
(UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente
limitare l’accessibilità di un sito web o applicazione mobile.
2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.».
11. All’articolo 12 della legge n. 4 del 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati » sono sostituite dalle seguenti: «Le linee guida di cui all’articolo 11 sono emanate»;
b) il comma 2, è abrogato.
Art. 2.
Norme transitorie e abrogazioni
1. Le disposizioni del presente decreto relative ai siti web e alle applicazioni mobili, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall’articolo 1, comma 10, del presente decreto, limitatamente ai siti web e alle applicazioni mobili, si applicano come segue:
a) ai siti web non pubblicati prima del 23 settembre 2018: a decorrere dal 23 settembre 2019;
b) ai siti web non contemplati dalla lettera a) : a decorrere dal 23 settembre 2020;
c) alle applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021.
2. Gli articoli 6 e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono abrogati. Fino alla pubblicazione delle Linee guida di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 10 della medesima legge.
3. L’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato e ogni richiamo a tale disposizione si intende riferito all’articolo 3 -quinquies della legge n. 4 del 2004, come introdotto dal presente decreto.
4. Il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2005, è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11 della legge n. 4 del 2004, come sostituito dall’articolo 1, comma 10, del presente decreto.
Art. 3.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 10 agosto 2018


News inserita il 13/09/2018 alle 14:43

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