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Fusione Comuni: fissate le regole per il contributo erariale
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Il Ministro dell'interno con il decreto 25 giugno 2019 ha definito, a decorrere dall'anno 2019, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2012 e successivi.
Fonti normative. Il comma 3, art. 15, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) prevede l'erogazione di contributi statali straordinari decennali ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione. Il comma 1 bis, art. 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, commisura l'entità del contributo per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, e nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili. Successivamente, l'importo del predetto contributo è stato elevato al 40 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 ed al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, sempre nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili e, comunque, in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario. E' previsto, altresì, che le modalità di riparto del contributo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Modalità e criteri concessione contributo. Ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione, per un periodo massimo di dieci anni, è concesso un contributo straordinario commisurato ad una quota pari al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti agli stessi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.
Richieste contributo superiori al fondo. Si stabilisce che qualora le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni ulteriore anno di anzianità.
Richieste contributo inferiori al fondo. Nel caso che le richieste di contributo erariale risultino invece inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
Nuove assegnazioni risorse. Nel caso di eventuali ulteriori assegnazioni e/o riassegnazioni
di risorse finanziarie il contributo verrà rideterminato secondo le
modalità ed i criteri innanzi visti.
Invio documentazione e decorrenza dei contributi. Viene stabilito che le Regioni, ai fini dell'attribuzione del contributo, devono inviare copia della legge regionale istitutiva della fusione, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno entro i limiti, innanzi visti, il contributo decennale è attribuito dall'anno della fusione, per le fusioni decorrenti entro il mese di gennaio, ovvero dall'anno seguente, per le fusioni aventi decorrenza successiva.
Ampliamento fusione: invio documentazione. In caso di ampliamento del numero dei comuni facenti parte di una fusione, la Regione che ha adottato il provvedimento deve inviare copia della relativa legge regionale, entro e non oltre il mese successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it
Ampliamento fusione: rideterminazione contributo. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di una fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario già attribuito, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale, ferma restando la decorrenza originaria delle quote di contributo già erogate, nonché la prosecuzione del contributo stesso fino al compimento del previsto decennio, limitatamente alla quota di contributo riferita al comune che ha generato l'ampliamento.

Fonte: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/

News inserita il 21/07/2019 alle 10:51

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