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Relazione di fine mandato: sanzione per mancato rispetto dei termini

Nella Delibera n. 88 del 17 luglio 2019 della Corte dei conti Molise, la Sezione accerta:

  • il mancato rispetto, da parte di un Comune, della procedura dettata dall’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011 relativamente alla sottoscrizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato;
  • la non completa corrispondenza del contenuto della suddetta Relazione a quanto previsto dall’art. 4, comma 4, lett. b) del Dlgs. n. 149/2011 e dell’art. 31 del Dlgs. n. 33/2013.

L’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, come modificato dall’art. 1-bis del Dl. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, e successivamente sostituito dall’art. 11, comma 1 del Dl. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il Principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del Servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

La Sezione rileva che al mancato adempimento degli obblighi di redazione e pubblicazione nei termini previsti della Relazione di fine mandato consegue la riduzione dell’indennità del Sindaco o del Presidente della Provincia e, qualora non abbia predisposto la Relazione, degli emolumenti del Segretario comunale o del Responsabile del Servizio finanziario con riferimento alle 3 successive mensilità. La norma obbliga anche il Sindaco a dare notizia della mancata pubblicazione della Relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’Ente. Inoltre, la Sezione precisa che la competenza ad applicare le decurtazioni in parola, in assenza di apposita previsione volta ad attribuirla espressamente alla Sezione di controllo regionale, va individuata secondo le consuete regole vigenti in materia di sanzioni amministrative e, quindi, principalmente, secondo quanto disposto dalla Legge n. 689/1981. Appare sufficiente in proposito evidenziare che l’art. 12 della Legge n. 689/1981 stabilisce che le disposizioni della medesima Legge in materia di sanzioni amministrative “si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale”. D’altra parte, quando il Legislatore ha voluto attribuire alla Corte dei conti la competenza ad applicare sanzioni di carattere pecuniario lo ha espressamente previsto (in materia di Collegi elettorali e rendiconti dei Funzionari delegati ex art. 13 della Legge n. 96/2012). Pertanto, la disposizione prevista dall’art. 4, comma 6 del Dlgs. n. 149/2011, si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’Ente Locale portare ad attuazione e, in particolare, deve essere adottata dagli Uffici dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.


News inserita il 02/08/2019 alle 17:08

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