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Sconti .. sulle sanzioni dei ravvedimenti operosi

Il comma 5° dell'art. 16 del D.L. 185 / 2008 del 29/11/2008 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29/11/2008 - supplemento ordinario) definisce quanto segue (in merito alle sanzioni relative al ravvedimento operoso):

 5.  Nell'articolo 13  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:


a)  al comma 1, lettera a), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo"; 
b)  al comma 1, lettera b), le parole "un quinto" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo";
c)  al comma 1, lettera c), le parole "un ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "un dodicesimo".  

PERTANTO viene ridefinita in:

  • un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del  tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni  dalla data della sua commissione;
  • un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli  errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del  tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
  • un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

  • News inserita il 03/12/2008 alle 09:00

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