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Sale l'importo da certificare nel "minor gettito per abolizione ICI prima casa"
Indietro tutta sull'esenzione Ici dell'abitazione principale. In ogni caso in cui l'assimilazione effettuata con delibera comunale non trova corrispondenza in una norma di legge, l'Ici è dovuta. Ne consegue che le uniche ipotesi di assimilazioni regolamentari che danno diritto all'esenzione riguardano gli immobili degli anziani e disabili, residenti in istituti di ricovero, e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Con la risoluzione n. 2 del 2009, il Dipartimento delle Politiche fiscali formalizza quanto anticipato nella risposta a un'interrogazione parlamentare di fine gennaio (si veda «Il Sole 24 Ore » del 30 gennaio) anche in vista della certificazione del minor gettito che i comuni devono presentare entro fine aprile.
L'articolo 1 del Dl 93/08 dispone che l'esenzione Ici per l'abitazione principale si applica non solo per gli immobili direttamente adibiti a dimora abituale del contribuente ma anche per quelli assimilati con delibera comunale. Si è posto, quindi, il dubbio se tra le assimilazioni dovessero essere considerate solo quelle previste da specifiche norme di legge o qualunque tipo di assimilazione. In favore della prima tesi si esprimeva la relazione al Dl, che menzionava solo le due fattispecie tipizzate, sopra ricordate. Nel senso di un'esenzione ampia, riferibile a tutte le assimilazioni, deponeva invece il testo di legge.
Con la risoluzione n. 12/2008, il Dipartimento delle Politiche fiscali si era espresso a favore della seconda interpretazione, affermando come l'esenzione valesse in presenza di qualsivoglia assimilazione regolamentare. Il primo segnale del mutamento di parere è venuto dalla risposta all'interrogazione parlamentare. Nell'esaminare il caso di una delibera che equiparava all'abitazione principale l'immobile concesso in locazione a soggetti che vi dimorano abitualmente, gli uffici avevano rilevato come in questa ipotesi l'esenzione non fosse applicabile. Occorreva a questo punto chiarire, in via generale, se la risposta negativa fosse estensibile a tutte le fattispecie in cui l'assimilazione non trovi rispondenza in una disposizione legislativa.
Alla luce della risoluzione n. 2 gli unici casi di assimilazione comunale validi ai fini dell'esenzione Ici sono:
• le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero (articolo 3, comma 56, legge 662/96);
• le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, secondo il grado di parentela stabilito in delibera (articolo 59, lett. e del decreto legislativo 446/ 97). In questo secondo caso, le Finanze confermano come sia irrilevante la circostanza che l'assimilazione sia stata limitata all'applicazione dell'aliquota Ici ridotta o estesa alla detrazione. In entrambe le ipotesi, opera l'esonero.

Restano, quindi, fuori dal beneficio, per esempio, le case concesse in uso gratuito ad affini, gli immobili locati a soggetti che vi dimorano e le unità possedute da soggetti che per obblighi di lavoro risiedono fuori dal comune di origine.

Riportiamo la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Il documento di prassi, conseguentemente, sollecita i comuni a recuperare l'Ici non versata per il 2008 dai contribuenti che avevano fatto affidamento sulle prime istruzioni. Il recupero, peraltro, dovrà riguardare la sola imposta, senza sanzioni e interessi, in conformità allo Statuto del contribuente. Nel contempo, i comuni non dovranno includere nelle certificazioni di minor gettito da produrre entro fine aprile l'imposta afferente le assimilazioni diverse da quelle precisate.



News inserita il 05/03/2009 alle 08:14

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