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Ravvedimento 'breve' ICI entro il 17 gennaio

Spostamento dal 15 al 17 Gennaio (causa Sabato e Domenica) il termone del "ravvedimento breve" .. come scritto nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 50/2002 par. 195.

E' comodo comunque ricordare l'aumento all' 1,5% del tasso di interesse legale (dal 1° Gennaio 2011 - ante era 1%).

Abbiamo già in altre news ricordato come la L. 220/2010 modifichi i parametri delle sanzioni della D.Lgs. 472/97 come segue:

  • ad un decimo del minimo (attualmente un dodicesimo) in ipotesi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
  • ad un ottavo (attualmente un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  • ad un decimo (attualmente un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

 Il ravvedimento operoso (chiamato comunemente “breve”) consente di regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta pagando, entro il trentesimo giorno successivo al decorso del termine ordinario:

  • l’imposta non versata nei termini;
  • un dodicesimo della sanzione prevista per il caso di omesso o insufficiente versamento (pari al 2,5% dell’imposta non versata nei termini);
  • gli interessi di mora, computati al tasso degli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., con maturazione giorno per giorno.

Scaduto senza esito il termine stabilito per l’effettuazione del ravvedimento “breve”, resta utilizzabile il ravvedimento “lungo”, per il quale la scadenza è fissata nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità in cui l’imposta è stata omessa (il 2010).

In tal caso, valgono le indicazioni già fornite riguardo al ravvedimento “breve”, con la sola eccezione della misura della sanzione ridotta, che in tal caso è pari al 3% dell’imposta non tempestivamente versata.
Il versamento delle somme dovute per perfezionare il ravvedimento (“breve” o “lungo”) può essere effettuato, a scelta del contribuente:

  • per mezzo del medesimo bollettino di conto corrente postale di colore rosso utilizzato ordinariamente per i versamenti dell’ICI in autotassazione, sia presso gli uffici postali, che presso gli sportelli dell’agente della riscossione dell’imposta o delle banche convenzionate con lo stesso;
  • ovvero mediante il modello F24, recandosi presso gli uffici postali, gli sportelli dell’agente della riscossione o le banche convenzionate, ovvero tramite le previste modalità telematiche. I soggetti titolari di partita IVA che effettuano il versamento mediante il modello F24 devono utilizzare le previste modalità telematiche (salvo particolari eccezioni).
    La somma versata deve risultare comprensiva di interessi moratori e sanzione.


News inserita il 14/01/2011 alle 09:45

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