Riportiamo il Decreto 201/2011 oggetto di tanti commenti e chiarimento in corso.
Riceviamo, infatti, varie chiamate sia per delucidazioni, consigli e le prime richieste ad esempio di "simulazioni gettito" ICI --> IMU.
In tutti i prossimi corsi (alcuni già organizzati come quello del 11 Gennaio 2012), sarà ns. cura aiutare i Clienti nella corretta lettura del presente D.L.
Sia dal punto di vista operativo (i programmatori sono tutti in fibrillazione) che dal punto di vista organizzativo dell'Ente.
Fonte: ItaliaOggi
Con la prima disposizione viene anticipato al 20 dicembre il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale, ai fini della determinazione dell'acconto.
Dispone il comma 4 dell'art. 1 del dlgs n. 360 del 1998 che disciplina il tributo che il pagamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è stabilito nella misura del 30 % dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Prevede, infine che per la determinazione dell'acconto, l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono «assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento».
La pubblicazione a cui la norma si riferisce è quella sul sito informatico www.finanze.it., che è peraltro essenziale ai fini dell'efficacia delle deliberazioni comunali.
Detta anticipazione offre una maggiore tranquillità sia ai comuni e sia agli uffici ministeriali preposti alla pubblicazione sul sito, in quanto la particolarità della data del 31 dicembre in concomitanza con le vacanze di fine anno, nonostante non avesse mai dato alcun genere di problemi, ha indotto il legislatore a garantire al sistema una migliore razionalità organizzativa.
La seconda norma, invece, è finalizzata a rafforzare l'intervento legislativo già effettuato con il dl n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, che se da una parte ha sbloccato il potere di aumentare l'addizionale, dall'altra ha invece imbrigliato i comuni costringendoli a seguire più da vicino la struttura del tributo erariale.
Infatti, l'art. 1, comma 11, del dl n. 138 del 2011 prevedeva che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale «differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale».
Con l'intervento della manovra viene sostituito questo ultimo inciso che aveva dato luogo a interpretazioni piuttosto bizzarre, ed ha precisato a chiare lettere che ciò deve avvenire «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività».
Viene così tolta ogni incertezza per il comune che non intenda adottare un'aliquota unica da applicare sul reddito complessivo del contribuente. Di fatto il legislatore ha lasciato aperte due vie ai comuni che si cimentano con le nuove deliberazioni relative all'annualità 2012:
News inserita il 09/12/2011 alle 14:57