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Nel dl 201 le istruzioni per determinare l'acconto. Aliquote in base al reddito

Per la determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef il termine per effettuare la pubblicazione delle relative delibere è anticipato al 20 dicembre. I comuni che intendono differenziare le aliquote devono utilizzare esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef. I rimborsi dell'addizionale saranno effettuati dall'Agenzia delle entrate senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.

È quanto si legge nel comma 16 dell'art. 13 della manovra dedicato interamente all'addizionale Irpef municipale.

Fonte: Art. Italia Oggi.

Con la prima disposizione viene anticipato al 20 dicembre il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione della deliberazione comunale, ai fini della determinazione dell'acconto.

Dispone il comma 4 dell'art. 1 del dlgs n. 360 del 1998 che disciplina il tributo che il pagamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e che l'acconto è stabilito nella misura del 30 % dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Prevede, infine che per la determinazione dell'acconto, l'aliquota deliberata e la soglia di esenzione sono «assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo  che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento».

La pubblicazione a cui la norma si riferisce è quella sul sito informatico www.finanze.it., che è peraltro essenziale ai fini dell'efficacia delle deliberazioni comunali.

Detta anticipazione offre una maggiore tranquillità sia ai comuni e sia agli uffici ministeriali preposti alla pubblicazione sul sito, in quanto la particolarità della data del 31 dicembre in concomitanza con le vacanze di fine anno, nonostante non avesse mai dato alcun genere di problemi, ha indotto il legislatore a garantire al sistema una migliore razionalità organizzativa.

La seconda norma, invece, è finalizzata a rafforzare l'intervento legislativo già effettuato con il dl n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, che se da una parte ha sbloccato il potere di aumentare l'addizionale, dall'altra ha invece imbrigliato i comuni costringendoli a seguire più da vicino la struttura del tributo erariale.

Infatti, l'art. 1, comma 11, del dl n. 138 del 2011 prevedeva che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale «differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale».

Con l'intervento della manovra viene sostituito questo ultimo inciso che aveva dato luogo a interpretazioni piuttosto bizzarre, ed ha precisato a chiare lettere che ciò deve avvenire «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività».

Viene così tolta ogni incertezza per il comune che non intenda adottare un'aliquota unica da applicare sul reddito complessivo del contribuente. Di fatto il legislatore ha lasciato aperte due vie ai comuni che si cimentano con le nuove deliberazioni relative all'annualità 2012:

- la prima è quella di introdurre un sistema proporzionale con l'individuazione di un'aliquota unica ed eventualmente di una soglia di esenzione, la quale deve essere necessariamente disposta in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'altra è quella di attuare un sistema progressivo improntato però esclusivamente sugli stessi scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef.
È chiaro che le aliquote in questo caso saranno prescelte in maniera crescente entro il limite massimo dello 0,8% previsto dall'art. 1 del dlgs n. 360/98 e che il comune può prevedere anche in questo caso una soglia di esenzione.

C'è da aggiungere che la norma in esame inerente gli scaglioni di reddito ha comunque un suo fondamento nel comma 8 dell'art. 1 del dlgs n. 360 del 2011 il quale stabilisce che «per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche».

La situazione è del resto analoga a quella dell'addizionale regionale all'Irpef, poiché nell'art. 6, comma 4, del dlgs n. 68 del 2011, relativo al federalismo regionale e provinciale è prevista una norma di identico tenore stabilita per le regioni a statuto ordinario che possono anch'esse diversificare le aliquote in ragione degli stessi scaglioni di reddito Irpef e nell'art. 50 del dlgs n. 446 del 1997 è previsto al comma 6 che per «tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche».

L'ultima disposizione riguarda i rimborsi già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del decreto, che l'Agenzia delle entrate provvederà ad erogare senza problemi.

Siamo di fronte ad uno dei rari esempi di rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, giacché la norma, assai singolare, si giustifica per il fatto l'art. 1, comma 8, del decreto legislativo n. 360 del 1998 prevedeva per la disciplina dei rimborsi l'emanazione di un decreto, che però non è stato mai emanato. Detto ritardo non può certo essere posto a carico dei contribuenti e, nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede, l'amministrazione si fa carico delle proprie colpe e rinuncia a far valere la prescrizione decennale.


News inserita il 09/12/2011 alle 15:07

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