TIA/TAres - I comuni possono determinare le tariffe delle seconde case, fissando il numero presunto di occupanti in proporzione alla superficie.
Mentre la TARES sta muovendo i primi passi con le incertezze che accompagnano quasi sempre l'introduzione di un nuovo tributo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8383 del 5 aprile 2013 è intervenuta in merito alla determinazione della tariffa relative alla TIA da applicare a un immobile utilizzato dal contribuente come seconda casa.
Nel caso deciso con la sentenza in commento, un contribuente aveva impugnato una fattura relativa alla TIA in quanto era stata parametrata a un numero di occupanti l'immobile superiore a cinque.
La CTP aveva accolto il ricorso, ma la decisione era stata poi riformata dalla CTR, che aveva ritenuto che il calcolo della TIA era stato effettuato sulla base di una parametrazione presuntiva conforme al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, decreto con il quale è stato approvato il regolamento recante "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".
La CTR aveva, quindi, giustificato la modifica apportata dal comune al regolamento sulla base della considerazione che a una più ampia superficie dell'immobile corrisponde, di norma, la presenza di un maggior numero di persone e di una maggiore potenzialità produttiva di rifiuti.
Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo, al riguardo, che la determinazione, per le sole seconde case, di un numero di occupanti presunto, è illegittima in quanto il D. Lgs. n. 22 del 1997 non prevede alcuna distinzione tra le abitazioni di residenza e le seconde abitazioni e, quindi, non autorizza un diverso criterio impositivo.
Anche il D.P.R. n. 158 del 1999 non autorizza, secondo il ricorrente, un diverso criterio impositivo, dal momento che il sistema presuntivo richiamato nell'art. 5 di tale decreto é riferito esclusivamente alla quantità dei rifiuti prodotti sul territorio comunale, non anche al numero presunto di occupanti l'immobile. L'applicazione di un criterio impositivo fondato su un’irrazionale presunzione relativa al numero dei soggetti occupanti è immediatamente lesivo, poiché discriminante nei confronti dei proprietari di seconde case.
La Corte di Cassazione, non ha condiviso le ragioni del ricorrente. Richiamando l'art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997, la Suprema Corte si sofferma sulla circostanza che la tariffa è determinata dagli enti locali "anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio" con modulazioni intese ad assicurare "agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni" (a eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio).
Pertanto, data la generale potestà attribuita agli enti locali, per le abitazioni dei non residenti la norma regolamentare del comune istituisce, nel caso di specie, soltanto un criterio presuntivo circa il numero degli occupanti, in alternativa al riferimento alla residenza. Tale criterio presuntivo incentrato su una proporzione tra il numero di occupanti rispetto alla superficie dell'immobile, non è, ad avviso dei giudici, né irrazionale né discriminatoria, come, invece, eccepito dal ricorrente.La Corte precisa anche che questo criterio non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti, laddove questa informazione non sia ricavabile dalla residenza.
In definitiva, l’utilizzo di questo metodo proporzionale in rapporto alla superficie del bene non è irragionevole, anche perché l'utilizzo non istituisce un criterio impositivo nuovo, rispetto alla norma primaria, ma è coerente col fine specifico dell'art. 49, commi 4 e 10 del D. Lgs. n. 22 del 1997, che è, si ricorda, quello di associare la tariffa anche alla quantità di rifiuti prodotti. Considerato che anche le tariffe della TARES devono essere determinate con i criteri stabiliti nel D.P.R. n. 158 del 1999, la sentenza in commento presenta una grande attualità e può essere di indirizzo per gli enti locali nell'affrontare dei casi di incertezza nella determinazione delle tariffe del nuovo tributo.
Fonte: Website di Studio K.
News inserita il 10/05/2013 alle 11:34